FINANZIAMENTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLE SCUOLE DI PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE

Liceo classico Alessandro Manzoni, Milano

Con un decreto del 7 luglio, pubblicato sulla G.U. 214 del 28 agosto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito le modalità per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane.

In particolare i criteri di riparto sono i seguenti:

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LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 8/2020 CHE HA CONVERTITO IL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE

Alcuni stemmi di Comuni italiani

Sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 51 del 29 febbraio 2020 è stata pubblicata la legge 8/2020 con cui è stato convertito in legge con molte modifiche e integrazioni il D.L. 162/2019 c.d. milleproroghe (termine che anche quest’anno si conferma appropriato).

Moltissime sono le norme che interessano gli enti locali, per cui mi soffermerò su quelle più importanti :
a) Art. 1, commi 1 e 1-bis: riguarda il termine per la stabilizzazione del personale ;
b) Art. 1 comma 1-ter: riguarda la proroga del termine per attuare le progressioni verticali;
c) Art. 4 comma 3-quater: riguarda i canoni di concessione;
d) Art. 16-Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede poi la possibilità di conferire, in via transitoria e per un massimo di 12 mesi, le funzioni di vicesegretario comunale “reggente” a funzionari di ruolo di un ente locale, con determinati requisiti. Si interviene infine sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell’assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni.
e) Art. 17 comma 1-bis: riguarda la proroga per lo scorrimento delle graduatorie anche su posti trasformati successivamente all’indizione del concorso;
f) Art. 18: contiene misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni;
g) Art. 18-ter: stabilisce che “nell’articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato”.
h) Art. 38 commi 1-3; gli enti in pre-dissesto che si trovino in difficoltà a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.18/2019 possono accedere ad ulteriori anticipazioni del Ministero dell’Interno;
i) Art. 39-bis: proventi da sanzioni al codice della strada;
l) Art. 39-ter: l’eventuale disavanzo derivante dall’applicazione della sentenza della corte costituzione n. 4/2020 può essere ripianato gradualmente con quote annuali;
m) Art. 39-quater: l’eventuale disavanzo dell’esercizio 2019 derivante dall’introduzione delle nuove norme per il calcolo dell’accantonamento al Fondo specifico potrà essere ripianato in 15 annualità.

Pur nella complessità della situazione appare singolare l’attività di “rimediare” alle sentenze della Corte Costituzionale.

LA RISTORAZIONE SCOLASTICA E IL REQUISITO DEL CENTRO DI COTTURA

GNA TAR,TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE NAPOLI
(SUD FOTO)

Il tema della ristorazione scolastica tiene spesso impegnati gli amministratori locali.

Un aspetto preliminare a tutti è quello della scelta della società cui affidare il servizio, visto che oramai tutti i Comuni hanno scelto di esternalizzarlo (una scelta spesso dovuta a causa del blocco delle assunzioni e dell’obbligo di legge di affidare all’esterno i servizi prevista dalla L.448/2001-Art. 24, Patto di stabilità interno per province e comuni, comma
8, secondo cui  «Gli enti…devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale»

Sulla richiesta del centro di cottura prima dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica.

Molte amministrazioni inseriscono nel capitolato l’obbligo per la ditta di disporre di un centro cottura nel territorio comunale, ma questo non è legittimo.

Il TAR Campania, napoli, Sezione II, con la sentenza n. 2083/2018 afferma che nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, la disponibilità del centro di cottura deve qualificarsi come un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, come peraltro affermato dall’Autorità nazionale anticorruzione alla luce dei principi di libera concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e parità di trattamento, ragion per cui la mancata dimostrazione del possesso di tale requisito non può costituire motivo di esclusione dalla gara. Peraltro il concorrente deve dichiarare, in fase di partecipazione alla gara, esclusivamente l’impegno alla disponibilità di un centro di cottura ma non già l’effettiva disponibilità di esso (da comprovare, invece, in caso di aggiudicazione): diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento richiamati dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici e, altresì, dei principi cardine del Trattato CE e delle Direttive appalti, producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l’impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara.

Qui la sentenza:  TAR NAPOLI SEZ II 2083/2018