APPROVATA DALLA CAMERA LA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA MA DEVE TORNARE AL SENATO

camera-sindaciDal sito della Camera dei Deputati si apprende che in Aula è stato approvato ieri il disegno di legge di iniziativa del Governo : Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (C. 3012-C). 

Il provvedimento passa ora nuovamente all’esame del Senato.

Si tratta della terza lettura da parte di Montecitorio, poiché ci sono stati molti cambiamenti ….

 

APPROVATA LA NUOVA DISCIPLINA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF

consiglio-dei-ministri-2Approvato ieri in via definitiva il decreto che rivede la disciplina dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF.

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25 per cento del contributo percepito.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

APPROVATO IL DECRETO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPRESA SOCIALE

governoIl Consiglio dei Ministri di ieri 28 giugno ha approvato in via definitiva il decreto per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale che devono essere esercitate affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale, armonizzando al contempo le tipologie di attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci. In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL’IMPRESA SOCIALE E DEL CINQUE PER MILLE

palazzo_chigi_385x292Il Consiglio dei ministri si è riunito ieri, mercoledì 28 giugno 2017, alle ore 12.34 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore.

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

-la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;

-l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale;

-una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;

-la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;

-specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

-la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;

-un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;

-misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;

-la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

DAL 1° LUGLIO INIZIA LA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO SIOPE

ministero-finanzePubblicato sulla G.U. 149 del 28 giugno il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2017  recante la sperimentazione e l’ avvio a regime per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 8 -bis , della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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LINEE DI INDIRIZZO PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2017-2019 PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.

corte_conti-400x300La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 1472017 ha emanato le Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione
dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Si tratta di un documento indispensabile per i componenti dei Collegi e per tutti quanti sono interessati alla revisione degli enti locali

Il documento lo trovate qui

LINEE GUIDA

NELLA RELAZIONE SUL RENDICONTO DELLO STATO 2016 LA CORTE DEI CONTI CRITICA IL SISTEMA DELLE PARTECIPATE

parifica_2017_presidente_martucci_di_scarfizzi_2Il 27 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Sede centrale di Viale Mazzini 105, nell’Aula delle Sezioni riunite, la Corte dei conti, presieduta dal Presidente Arturo Martucci di Scarfizzi, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, ha pronunciato la decisione nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2016.

Non sono mancate le critiche su alcuni settori, ma è stata richiamata l’esigenza di maggiori controlli.

Molto spezio è stato dedicato alle società partecipate proprio in occasione della pubblicazione del provvedimento che modifica ulteriormente la normativa.

Non si può fare a meno, però, di notare anche come il cammino della riforma della pubblica amministrazione sembra scontare una serie di incertezze di fondo su taluni temi cruciali ed a valenza strategica, quali quelli delle società partecipate e della dirigenza, incertezze che hanno determinato un andamento non lineare non solo delle modalità e dei tempi del processo riformatore, ma anche, per taluni aspetti, della stessa filosofia innovativa su cui la riforma si deve fondare.

La mancata definizione nel tempo di alcuni aspetti rilevanti della gestione delle società, infatti, quali quelli della possibilità di costituzione di società “a cascata” – da cui consegue un’evidente perdita sostanziale della governance delle società di secondo o terzo livello, o dell’obbligo di applicazione delle regole dell’evidenza pubblica nell’attività contrattuale, da cui consegue un’altrettanto evidente limitazione all’apertura del mercato -hanno determinato situazioni i cui effetti negativi incidono fortemente sia sull’assetto complessivo del sistema, sia sull’efficienza economica delle singole società.
E ciò non senza considerare che talune disposizioni normative, imponendo integrazioni degli Statuti meramente confermative di norme vigenti, in contrasto con i principi di semplificazione, hanno imposto nuovi oneri alle società stesse.

Per le società partecipate con gestione redditizia, quali quelle energetiche od operanti in particolari settori dei servizi pubblici locali, sorte dalla trasformazione di aziende municipalizzate, già quotate in borsa o per le quali tale quotazione può essere decisa, si deve rilevare che, al di là dei profili pur rilevanti relativi alla giurisdizione, la ricerca degli ambiti territoriali ottimali, sotto il profilo meramente organizzativo od economico-finanziario, fa perdere definitivamente quei collegamenti con la collettività locale che erano stati a suo tempo la ragione stessa della costituzione della struttura, con l’ulteriore conseguenza che l’ente locale proprietario delle azioni considera la propria partecipazione in un’ottica esclusivamente speculativa.

RELAZIONE CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO DELLO STATO 2016

PUBBLICATO IL DLGS 100/2017 CHE INTEGRA E MODIFICA IL DLGS 175/206 SULLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Palazzo_Vidoni_Roma
PALAZZO VIDONI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 è stato pubblicato il D.lgs 16 giugno 2017 , n. 100 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Si tratta di numerose modifiche proposte dalla Ministra Madia e resesi necessarie a seguito dei rilievi di giuristi ed operatori formulati nel corso del primo anno di vigenza del provvedimento.

Non appena possibile pubblicherà il testo integrato.

Qui trovate la G.U. 14//2017 con il DLGS 100/2017

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 25 GIUGNO

palazzo_chigi_3_0Per oggi, domenica 25 giugno è annunciata una seduta del Consiglio dei Ministri dedicata al problema delle banche venete.

Ieri la BCE e il Single Resolution Board hanno dato il via libera alla liquidazione di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, dopo aver accertato che sono «in dissesto».

La procedura dovrebbe avvenire nel rispetto delle norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)  emanato con il d.lgs 1º settembre 1993, n. 385, ed in vigore dal 1º gennaio 1994.

Secondo notizie riportate da “Il Fatto Quotidiano”  ci sarebbero state offerta banche estere mentre verrebbe scelta per il salvataggio la Banca Intesa che offre un euro e ma che non vuole accollarsi i debiti e gli esuberi del personale.

Sembrerebbe che il Governo voglia  ripetere lo schema già attuato per  Monte dei Paschi di Siena con  un provvedimento di carattere generale che consente al Tesoro di intervenire nella ricapitalizzazione delle banche liquidate e commissariate, in concorso con azionisti e obbligazionisti subordinati, utilizzando una parte dei 20 miliardi messi da parte per le ricapitalizzazioni precauzionali delle banche.

Il costo per la comunità potrebbe arrivare ad oltre 10 miliardi di euro e la possibilità di rivalsa sui responsabili appare veramente dubbia.

A pagare potrebbero essere ancora una volta i cittadini e le risorse per gli enti locali.